Onorevoli Deputati! - Con riferimento alla Convenzione di cui in oggetto, si rappresenta che gli atti internazionali stipulati a Ottawa il 27 maggio 1999 sono costituiti dal testo della Convenzione sopra specificata e dal relativo Protocollo.
La Convenzione di cui trattasi, destinata a sostituire quella firmata il 17
1) per i dividendi (articolo 10), è stato stabilito il criterio impositivo concorrente della residenza e della fonte, fissando un'aliquota del 5 per cento, relativamente a partecipazioni caratterizzate, per almeno il 10 per cento, dai diritti di voto detenuti dalla società distributrice, e un'aliquota del 15 per cento negli altri casi.
Va peraltro rilevato che dell'aliquota del 5 per cento non possono beneficiare le cosiddette «non resident-owned investment corporations», le quali sono entità di diritto canadese che possono, all'occorrenza, essere utilizzate (ad esempio, nella forma di una società holding canadese) in modo vantaggioso da un soggetto non residente (che possieda l'intero pacchetto mobiliare della società) per realizzare investimenti indiretti in Canada. La suddetta esclusione trova giustificazione nel fatto che l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento, combinata con le disposizioni sui rimborsi d'imposta, porterebbe al risultato che la tassazione di una non resident-owned investment corporation sarebbe pari alla ritenuta alla fonte prevista sulla distribuzione dei dividendi. L'esclusione in questione è, pertanto, mirata a disincentivare gli investimenti di tipo indiretto carenti di sostanza economica (manovre elusive) e a favorire altresì gli investimenti diretti.
Nel contesto dell'articolo è stata definita, altresì, la disciplina della cosiddetta «branch tax» (articolo 10, paragrafo 6). Tale imposta - in aggiunta alla normale imposta sul reddito - è generalmente applicata sul reddito, al netto delle imposte, di talune società di capitali straniere
2) per gli interessi (articolo 11) è stata stabilita la possibilità di tassazione anche da parte dello Stato della fonte, ma con un'aliquota che non può eccedere il 10 per cento;
3) per i canoni o royalties (articolo 12) è stata stabilita la possibilità di tassazione nello Stato della fonte con aliquote differenziate del 5 per cento e del 10 per cento, a seconda che si tratti, rispettivamente, di canoni pagati per l'uso o la concessione in uso, di software per computer o di qualsiasi genere di brevetti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (escludendo, tuttavia, ogni informazione analoga fornita in relazione ad un accordo di noleggio o di concessione), oppure di altri tipi di canoni.
In tema di utili di capitale o capital gains (articolo 13), è stata inclusa una disposizione (paragrafo 5) riguardante i riflessi fiscali delle operazioni di organizzazione o riorganizzazione, fusioni o scissioni di due o più società nazionali (a seconda del caso italiane o canadesi), che possiedono proprietà immobiliari o mobiliari nell'altro Stato.
Con tale disposizione viene data al contribuente la possibilità di beneficiare di un «tax deferral» - vale a dire un rinvio del momento impositivo nel Paese ove sono situati i cespiti interessati dalle suddette operazioni - sulla base di un accordo da stipularsi tra l'autorità competente dello Stato contraente ove i beni sono situati e il soggetto che acquisisce la proprietà dei beni stessi. È stato inoltre previsto che di tale accordo e del relativo contenuto venga informata l'autorità competente dell'altro Stato contraente.
Nell'articolo 18, relativo alle pensioni, è stata introdotta una disciplina molto dettagliata che, soprattutto allo scopo di semplificare la disciplina vigente (anche su segnalazione dell'INPS, chiamato a gestire un notevole flusso di pensioni in entrata e in uscita, conseguenza del fenomeno migratorio registratosi verso il Canada), prevede regole specifiche in relazione alla diversa tipologia di pensioni.
In tale articolo [paragrafo 3, lettera c)], è stato inserito anche il «trattamento di fine rapporto» corrisposto a soggetti non residenti prevenendo, così, possibili tentativi di natura elusiva, nonché contenziosi futuri con l'altro Stato contraente.
La Convenzione ha inoltre definito la problematica dei contrattisti (in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa), in ordine ai quali si sono verificate situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati. A tale questione la nostra rappresentanza diplomatica ad Ottawa aveva attribuito notevole importanza in considerazione del ragguardevole numero di unità di personale a contratto avente la doppia nazionalità, italiana e canadese, ovvero solo la nazionalità italiana.
In sostanza, nell'ambito dell'articolo 19, paragrafo 2, è stata inserita una disposizione che, nei casi di specie, attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato che eroga i compensi a detto personale. Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, retroagisce di tre anni rispetto all'anno di entrata in vigore della nuova Convenzione.
Quanto al trattamento delle altre categorie reddituali, nella Convenzione stipulata sono stati condivisi i princìpi suggeriti dall'OCSE e generalmente presenti negli accordi conclusi dal nostro Paese.
Per quanto riguarda il metodo per evitare le doppie imposizioni, è stato previsto, come da prassi ormai consolidata e